Il presente Statuto è stato approvato dai Soci nel corso dell’Assemblea Generale del 27.03.2011 ASD SISTIANA 89 – Borgo San Mauro 215/B – 34011 – Duino Aurisina (TS) – Tel./Fax 040 299936 C.F. 90036360320
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
È costituita a Trieste, tra diportisti nautici del Porto di Sistiana l’Associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Sistiana 89”, con sede a Sistiana, comune di Duino-Aurisina, Provincia di Trieste, retta dal presente Statuto. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
ARTICOLO 2 – SCOPI
Scopo dell’Associazione è di promuovere per i propri Soci l’esercizio d’attività nautiche sportive e diportistiche e di pesca dilettantistica anche mediante l’affiliazione a federazioni sportive aderenti al C.O.N.I.
L’Associazione si propone di:
– stimolare l’interscambio delle esperienze nel campo delle attività nautiche, in particolare della vela, singole e collettive, sia agonistiche che crocieristiche e diportistiche in genere;
– porre in essere gli opportuni interventi presso le Autorità competenti nel rispetto delle norme vigenti per la tutela delle concessioni, contratti, diritti acquisiti o da acquisire in materia d’ormeggi per le imbarcazioni dei Soci;
– coordinare le proprie attività in merito al punto precedente con Società nautiche sportive;
– tutelare, anche legalmente, l’agibilità delle comunicazioni sia via terra che via mare, al fine di consentire l’accesso a persone, veicoli e imbarcazioni al Porto di Sistiana e relativi ormeggi;
– conservare e migliorare le infrastrutture d’ormeggio in concessione per le imbarcazioni dei soci;
– gestire la sede ed i vari impianti sociali con i relativi servizi, favorendo le attività dei soci per la manutenzione d’imbarcazioni, ormeggi ed attrezzature;
– organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative al fine di diffondere e sostenere gli sport nautici, provvedere a corsi didattici di conoscenza ed aggiornamento delle attività sportive nautiche e diportistiche e di pesca dilettantistica.
ARTICOLO 3 – GUIDONE SOCIALE
Il guidone sociale è a forma di fiamma diviso in tre triangoli nei colori rosso, bianco ed arancio.
Su questi campeggia la sigla “S89”.
ARTICOLO 4 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
ARTICOLO 5 – I SOCI
I soci si distinguono in:
.ordinari
.benemeriti
.onorari
.allievi
Sono soci ordinari tutti i maggiorenni che fanno parte dell’Associazione.
Sono soci benemeriti coloro che, già soci ordinari, per particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione e su proposta del Consiglio Direttivo, sono nominati tali dall’Assemblea generale.
Sono esentati dal pagamento dei canoni sociali annuali.
Sono soci onorari coloro che, per benemerenze eccezionali, sono nominati tali, con la stessa procedura di nomina dei soci benemeriti, anche se non in precedenza iscritti all’Associazione.
Sono esentati dal pagamento della quota d’iscrizione e dei canoni sociali annuali.
Sono soci allievi i minorenni aventi almeno 8 anni compiuti che frequentino corsi concernenti le diverse attività nautiche, ovvero svolgano attività agonistiche, organizzate dall’Associazione.
La partecipazione alla vita associativa è a carattere continuativo ed è espressamente esclusa ogni forma temporanea.
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità e per indegnità o espulsione.
– La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
– L’indegnità e l’espulsione sono sancite dal Collegio dei Probi Viri.
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE
Possono chiedere l’ammissione all’Associazione persone fisiche di maggiore età mediante domanda, redatta su apposito modulo, da presentare al Consiglio Direttivo controfirmata da due soci.
Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande d’ammissione dopo che queste sono state esposte all’albo sociale per 30 giorni.
I soci che siano a conoscenza di validi motivi per rifiutare l’ammissione di un aspirante socio, sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio Direttivo ed al consiglio dei Probi Viri prima che venga esaminata la relativa domanda.
L’ammissione è deliberata, con decisione insindacabile dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di comunicare le motivazioni nel caso la domanda venga respinta.
Per l’ammissione a socio, il candidato dovrà ottenere l’approvazione di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Non possono essere riammessi soci radiati dall’Associazione né possono essere ammessi richiedenti già radiati da altre Associazioni aderenti a federazioni cui la S89 è affiliata.
I soci allievi sono ammessi dal Consiglio Direttivo a: seguito di semplice domanda che non richiede della firma dei soci proponenti, ma quella dell’esercente la legale potestà sul minore.AI socio allievo non è richiesta alcuna quota d’ingresso ed il canone annuale dovuto è fissato nel regolamento sociale.
I nuovi soci sono tenuti al versamento delle quote sociali annuali entro trenta giorni dall’ammissione.
ARTICOLO 7 – DIMISSIONI
Le dimissioni del Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre d’ogni anno con lettera raccomandata. In caso di dimissioni infrannuali il canone sarà dovuto per l’intero anno sociale.
Il Socio dimissionario che desideri essere riammesso nell’Associazione deve ripresentare la domanda ai sensi dell’art. 6.
ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci maggiorenni hanno diritto di voto ed elettorato attivo e passivo, di frequentare la sede sociale e di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minori di 18 anni e con i figli maggiorenni, se studenti universitari d’età non superiore a 26 anni, purché in regola con i canoni sociali.
I figli minori, qualora non siano soci allievi, dovranno essere accompagnati dai genitori.
Il socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari.
L’ammissione a socio comporta l’obbligo di osservare lo statuto ed il regolamento sociale, di mantenere un comportamento corretto in terra ed in mare e di corrispondere i canoni sociali entro i termini stabiliti.
I soci hanno il dovere di partecipare alla vita sociale e, salvo fondato impedimento, di accettare cariche o incarichi che venissero loro proposti.
Il contributo associativo è intrasmissibile salvo in caso di decesso.
ARTICOLO 9 – DISCIPLINA
Il Socio che non rispetti le norme statutarie, le disposizioni e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, o che tenga un comportamento scorretto o che comunque leda gli interessi, l’immagine o il buon nome dell’Associazione sarà sottoposto a procedimento disciplinare.
A tale scopo il Consiglio Direttivo provvederà a sottoporre i fatti all’esame del Collegio dei Probiviri, la cui decisione è obbligatoria e vincolante.
Avverso le deliberazioni del collegio dei Probiviri in materia disciplinare è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Assemblea.
Le decisioni definitive di carattere disciplinare, in conformità alle disposizioni CONI dei principi di giustizia sportiva 2010, saranno trasmesse al CONI per l’inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo non appena sarà emanato il regolamento attuativo.
ARTICOLO 10 – SANZIONI
Il Collegio dei Probi Viri, sentito il Socio e gli eventuali testimoni ed esaminati i fatti, comminerà una delle sanzioni previste dall’Art.23 comunicandola al Consiglio Direttivo, per l’esecuzione, che potrà essere sospeso dal presidente dei Probi Viri, ove sia presentato ricorso
all’Assemblea.
ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualsiasi controversia attinente o conseguente all’attività sociale e sportiva, d’interesse della/e Federazione/i di appartenenza, insorta tra i Soci della Sistiana 89 o tra soci della Sistiana 89 e soci di altre associazioni affiliate alla/e Federazione/i di cui sopra, deve
essere affidata al giudizio, mediante arbitrato libero irrituale, di un collegio di tre componenti. Se le controversie sono tra soci, gli arbitri debbono essere tra i soci stessi e non esterni (avvocati, ecc… ); ciascuna delle due parti nominerà un arbitro, e questi nomineranno, di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente del collegio arbitrale; in mancanza il Presidente del Collegio sarà nominato dal Tribunale competente.
2. Qualsiasi controversia tra i soci e l’associazione e/o i suoi organi, sarà demandata, con l’esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, ad un collegio arbitrale come ad 1 (arbitrato libero ed irrituale).
ARTICOLO 12 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea Generale dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Sindaci;
il Collegio dei Probi Viri;
il Presidente
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA GENERALE
La convocazione dell’Assemblea generale deve avvenire entro il mese di marzo di ciascun anno.
La convocazione dell’Assemblea generale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta scritta da parte di un quinto dei Soci maggiorenni. In quest’ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’Assemblea generale viene comunicata con invito scritto ai Soci almeno quindici giorni prima, precisando l’ordine del giorno il quale va affisso contemporaneamente all’albo sociale.
Alle assemblee possono partecipare tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari definitivi.
In chiusura di ogni Assemblea deve essere redatto il prescritto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
ARTICOLO 14 – COMPITI DELL’ ASSEMBLEA GENERALE
Sono compiti specifici dell’Assemblea generale dei Soci:
a) la discussione e la decisione sulle iniziative da assumere per l’attuazione dei fini sociali;
b) la discussione e l’approvazione delle relazioni sull’attività svolta, sugli orientamenti ed indirizzi futuri;
c) la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché il programma dell’attività futura;
d) l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi Viri;
e) le modifiche dello statuto sociale.
Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua indisponibilità, da altro membro del Consiglio Direttivo da esso delegato.
L’Assemblea, nella quale vengono eletti gli organi dell’Associazione, viene presieduta da un Socio che non ricopre cariche sociali nominato dall’assemblea a maggioranza semplice dei presenti.
Le Assemblee generali saranno valide in prima convocazione, se presenti almeno due terzi dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione, almeno un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto in caso di elezioni alle cariche sociali o per argomenti personali riguardanti i soci.
Eventuali modifiche allo statuto sociale potranno essere decise dall’assemblea generale solo nel caso essa sia costituita in prima convocazione e se questa è andata deserta solo se, in seconda convocazione, sia presente almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto.
ARTICOLO 15 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi Viri si tengono nel corso dell’assemblea generale, con cadenza biennale.
Non sono ammesse candidature a più cariche.
Nell’ambito dell’assemblea generale viene costituito un comitato elettorale formato da sette soci estratti a sorte fra quelli che si sono dichiarati disponibili. Tra questi viene eletto il Presidente.
Tutti i soci aventi diritto di voto possono far parte del comitato elettorale con l’esclusione dei candidati alle cariche sociali.
I Soci che desiderano ricoprire cariche elettive comunicheranno il proprio nominativo al Presidente del Comitato elettorale per l’iscrizione in uno degli elenchi di candidati.
Il Presidente del Comitato elettorale presenterà in Assemblea la lista dei candidati, in ordine alfabetico.
La lista dei candidati al Consiglio è unica e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di nove preferenze.
La lista dei candidati del Collegio dei Sindaci è unica e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di tre preferenze.
La lista dei candidati del Collegio dei Probi Viri è unica e gli elettori potranno esprimere un numero massimo di tre preferenze.
Per le votazioni relative all’elezione degli organi sociali devono utilizzarsi schede individuali, segrete.
Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, la preferenza andrà al candidato che faccia parte degli organi uscenti dell’Associazione.
In caso di ulteriore parità risulterà eletto il socio iscritto con più anzianità.
Se il Comitato elettorale dovesse, con provvedimento definitivo, invalidare le votazioni rendendo necessario il ripetersi delle stesse, le operazioni elettorali dovranno essere svolte entro trenta giorni.
ARTICOLO 16 – DELEGHE
Ogni Socio non può rappresentare in Assemblea più di un socio con regolare delega.
Nella votazione, a voto nominale, il voto del Socio delegato avrà il valore di uno più il voto del Socio delegante. In quella a voto segreto , allo stesso saranno consegnate due schede.
ARTICOLO 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da nove membri eletti dall’Assemblea, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Gli incarichi sono così suddivisi: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere addetto alle materie normative,
Consigliere addetto alla situazione imbarcazioni ed ormeggi, Consigliere addetto ai rapporti con i Soci e due Consiglieri Coadiutori.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci da almeno un anno ed in regola con il pagamento dei canoni e contributi sociali.
Non potrà essere eletto amministratore chi ricopra la medesima carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché tutti i responsabili degli altri incarichi sociali.
ARTICOLO 18 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
– propone l’adeguamento dei canoni sociali ed eventuali contributi straordinari all’ approvazione dell’ assemblea generale
– decide sulle domande di ammissione a Socio,
– accetta le richieste di dimissioni, provvede a dare esecuzione ai provvedimenti in materia disciplinare e rimette la questione al collegio dei probiviri, per quanto di sua competenza;
– dichiara decaduti o accetta le dimissioni dei Consiglieri, li sostituisce mediante cooptazione del primo candidato non eletto ed in caso di suo rifiuto gli altri;
– convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
– redige annualmente il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria;
– redige annualmente il bilancio preventivo ed il programma di attività futura;
– stabilisce l’entità dei canoni di ormeggio individuali computati in base alle spese effettive, secondo i parametri di calcolo esistenti;
– cura gli affari di ordine amministrativo, l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, i rapporti con le Autorità, con privati, con le Società nautiche;
– cura e sviluppa i rapporti con gli Associati sollecitandoli all’impegno sociale;
– decide in merito alle variazioni del regolamento interno.
ARTICOLO 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese o, in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei membri del Consiglio.
Dopo tre assenze consecutive ingiustificate nel corso dell’anno dalle riunioni del Consiglio, il Consigliere viene dichiarato decaduto dal mandato.
In presenza di consiglieri dimissionari o decaduti, o per qualsiasi altro motivo non più facenti parte del consiglio direttivo, si verificherà la disponibilità dei non eletti nell’ordine dei voti ricevuti e, nel caso di loro rifiuto, si individueranno i sostituti tra i soci eleggibili che, a giudizio
del consiglio direttivo stesso, siano in possesso dei requisiti adatti al ruolo, la cui nomina dovrà essere ratificata da un assemblea da indirsi entro 60 giorni.
Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono sempre a scrutinio segreto in caso di argomenti personali dei soci.
Il Consiglio Direttivo s’intende decaduto nella ipotesi in cui abbiano presentato contemporaneamente le dimissioni, almeno cinque Consiglieri eletti. L’organo rimane in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione ed entro sessanta giorni convoca l’Assemblea
Generale per le elezioni.
ARTICOLO 20 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Presidente:
– dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante anche di fronte ai terzi;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– firma, dopo delibera del Consiglio, quietanze e mandati di pagamento per le spese ordinarie e straordinarie;
– intrattiene i rapporti con le Autorità, con le Società nautiche sportive e con i privati, relativamente agli argomenti di interesse dell’ Associazione;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
2) Il Vice Presidente:
– sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nello svolgimento delle sue competenze in particolare coordinando le attività dei
Consiglieri.
3) Il Segretario:
– dà esecuzione alle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
– redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
– tiene aggiornato il ruolo degli Associati, cura le loro iscrizioni e dimissioni;
– cura la corrispondenza e la tenuta degli atti;
– aggiorna l’elenco della situazione delle imbarcazioni e degli ormeggi in relazione a proprietà, tipo imbarcazione, ed ubicazione ormeggi;
4) Il Tesoriere:
– cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione e predispone i bilanci sociali;
– firma, con delega del Consiglio, atti amministrativi correnti e tiene i rapporti con gli Istituti di Credito;
– segnala i casi di morosità dei Soci al Consiglio;
– tiene aggiornato il libro dell’inventario;
5) Il Consigliere addetto alle materie normative:
– provvede al reperimento, alla raccolta, alla conservazione ed all’aggiornamento di leggi, regolamenti, decreti, ordinanze ed ogni altra disposizione o provvedimento emanati dalle Autorità competenti in ordine agli argomenti che possano riguardare le attività e gli scopi dell’ Associazione;
– affianca il Presidente prestandogli la sua cooperazione nello svolgimento di pratiche inerenti ad interventi di carattere legale e normativo che interessano sia
l’Associazione che i singoli Soci in materie riguardanti gli scopi dell’Associazione
6) Il Consigliere addetto alla situazione delle imbarcazioni e degli ormeggi:
– controlla e vigila sulla situazione degli ormeggi e segnala al Consiglio eventuali abusi anche ad opera di terzi;
– propone al Consiglio spostamenti e nuove assegnazioni di ormeggi secondo le regole previste dal regolamento interno della Sistiana89;
– indica ai soci l’ormeggio a loro attribuito dal Consiglio;
– mantiene i rapporti con le autorità competenti in materia di ormeggio segnalando le irregolarità;
7) Il Consigliere addetto ai rapporti con i Soci anche in materie nautiche e diportistiche:
– tiene i rapporti con i Soci sollecitando la partecipazione degli stessi alla vita dell’Associazione, fornendo le informazioni ed aggiornandole, sui problemi che
interessano l’attività del sodalizio;
– avvalendosi della collaborazione dei Soci può organizzare manifestazioni o riunioni in materia nautica e diportistica.
8) Consiglieri coadiutori:
– Vengono incaricati di volta in volta dal Consiglio per particolari attività sociali.
ARTICOLO 21 – OBBLIGHI
Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento della gestione finanziaria dell’Associazione e i membri rispondono in proprio e in solido tra loro delle eventuali spese straordinarie non previste in bilancio.
Per le obbligazioni sociali rispondono direttamente e personalmente a terzi il Presidente o i Consiglieri che hanno agito per conto dell’Associazione.
ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI SINDACI
1. La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci, eletto dall’Assemblea Generale dei soci, a scrutinio segreto, ed è costituito da tre componenti effettivi che eleggono tra loro il presidente e da due componenti supplenti.
2. I sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente ad atti d’ispezione e controllo.
3. in caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell’incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero dei voti.
4. i sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili.
5. Il Collegio dei Sindaci s’intende decaduto dopo che almeno due Sindaci abbiano presentato le dimissioni contemporaneamente. Si dovrà convocare entro sessanta giorni l’assemblea generale per la loro rielezione.
ARTICOLO 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probi Viri, eletto dall’Assemblea Generale dei soci a scrutinio segreto è composto di tre componenti, che eleggono tra loro il presidente e durano in carica due anni. I suoi membri possono essere rieletti. Il Collegio nella prima riunione elegge il Presidente. Le riunioni sono ritenute valide con la presenza di almeno due membri. Il collegio dei probiviri s’intende sciolto dopo che almeno due probiviri abbiano presentato le dimissione contemporaneamente.
Si dovrà convocare entro 60 giorni l’assemblea Generale per indire nuove elezioni per i probiviri. Nel caso di dimissioni di un proboviro si agirà analogamente a quanto previsto per il consiglio direttivo.
2. Il Collegio dei Probiviri:
– vigila sull’osservanza delle norme dello statuto e del regolamento interno e regolamento dell’assemblea generale e ne riferisce al consiglio direttivo e
all’assemblea
– Si esprime su materie disciplinari su richiesta del consiglio direttivo o su ricorso dei soci; Pronuncia, agendo come arbitro extragiudiziale, giudizi inappellabili.
In caso di controversie sulla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, il collegio dei probiviri esaminerà le controversie e fornirà l’interpretazione corretta, alla quale i soci e gli organi sociali dovranno attenersi.
3. Le sanzioni applicabili dal consiglio dei probiviri sono:
– ammonimento verbale davanti al consiglio direttivo;
– ammonimento scritto con esposizione dello stesso all’albo sociale;
– sospensione fino ad un massimo di 12 mesi;
– espulsione del socio.
Le decisioni saranno comunicate ai soci che avranno facoltà di ricorso, come previsto dagli articoli 9 e 10.
L’espulsione del socio, sarà adottata dal Collegio dei probiviri solo per motivi di particolare gravità e sarà ratificata in via definitiva dall’assemblea generale dei soci.
L’assemblea generale deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito della deliberazione del collegio. L’assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni
dell’assemblea non possono essere impugnate avanti l’autorità giudiziaria.
Il rifiuto a sottostare al giudizio dei probiviri comporta l’espulsione del Socio
ARTICOLO 24 – RETRIBUZIONE E COMPENSI
Tutte le cariche sociali elettive non sono remunerate, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l’assolvimento del mandato.
ARTICOLO 25 – PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate dell’Associazione sono costituite dai canoni sociali, dai contributi stabiliti dal!’ Assemblea e da qualsiasi diversa entrata che, a qualsiasi titolo legale, possa pervenire all’Associazione.
Il patrimonio sociale è formato da impianti, attrezzature, arredi, beni mobili ed immobili e quant’altro acquistato dall’Associazione o pervenuto alla stessa per vie legali, donazioni, successioni o simili
Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto rimanenze o averi di gestione, nonché fondi, risorse o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo da un’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’eventuale residuo attivo della stessa dovrà essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
A tal fine l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
ARTICOLO 27– RINVIO
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa richiamo alle leggi vigenti in tema di associazioni non riconosciute.